FEDERAZIONE CAMPANARI AMBROSIANI

STATUTO DELLA FEDERAZIONE CAMPANARI AMBROSIANI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita in Nerviano il 7 febbraio 2009 nel rispetto del Codice Civile la FEDERAZIONE CAMPANARI AMBROSIANI, associazione socio-culturale senza scopo di lucro.

Art. 2 - SEDE

La Federazione ha sede legale presso la Parrocchia di S. Giorgio Martire in Limbiate (MB). Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - SCOPI

Scopo della Federazione è:
1) Valorizzare e tutelare gli interessi religiosi, sociali, etno-culturali e morali dell'Arte Campanaria, in special modo quella Ambrosiana con una particolare attenzione verso i gruppi di campanari esistenti che perpetuano attivamente la tradizione di suono manuale.
2) Collaborare con tutti gli Enti religiosi e civili, associazioni e privati interessati al recupero e alla tutela dell'arte campanaria.
3) Promuovere corsi di formazione, convegni, scambi culturali, manifestazioni, concerti e pubblicazioni per il rilancio del suono manuale delle campane e la tutela dei concerti storici.
4) Censire il patrimonio campanario del territorio locale e delle altre realtà limitrofe affinché sia considerato come patrimonio storico-culturale e conservato nel migliore dei modi per la fruibilità dei posteri.
5) Collaborare con il clero e le parrocchie per il recupero del suono manuale sui concerti elettrificati di maggior valore e pregio artistico, promuovendo l'istallazione del "doppio sistema", cioè rimettendo corde e tastiera accanto ai motori già esistenti per promuovere la fruibilità al fine di consentire la rinascita dell'arte campanaria in loco.
6) Sviluppare ricerche sulle multiformi tradizioni locali del suono ambrosiano, affinché questo patrimonio etno-antropologico non vada disperso.
7) Fornire consulenza disinteressata su problemi che riguardano le campane.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 4 - ISCRITTI

I soci si distinguono in:
a) Soci fondatori
a) Soci ordinari
b) Soci simpatizzanti
c) Soci onorari
Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Federazione formandone il fondo economico iniziale; partecipano all'Assemblea con voto e fanno parte di diritto del Comitato direttivo.
Sono Soci ordinari le persone, suonatori ed appassionati, che intendono dare il loro apporto fattivo, per il conseguimento degli scopi del sodalizio, dedicando parte del loro tempo alle attività organizzate dalla Federazione. Per assumere un nuovo iscritto con la qualifica di socio ordinario è necessario che la domanda sia presentata su richiesta di almeno un socio ordinario già iscritto alla Federazione. In mancanza della richiesta, il nuovo iscritto verrà ammesso con la qualifica di socio simpatizzante.
Sono soci simpatizzanti le persone che per impedimenti vari non possono partecipare attivamente alla vita della Federazione ma, condividendone gli scopi ideali, desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro od in natura. I soci simpatizzanti hanno pari diritti dei soci ordinari, fatta eccezione per il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche ufficiali. Un socio simpatizzante che si segnali per la presenza costante, l'impegno attivo nel perseguimento degli obiettivi della Federazione e la serietà nello svolgimento dei propri doveri può essere nominato socio ordinario su delibera del Comitato Direttivo.
Possono essere nominati dal Comitato Direttivo, su proposta dell'Assemblea dei soci, Soci Onorari per particolari benemerenze. Essi sono tenuti a comunicare l'accettazione della carica per iscritto e non sono soggetti ad obblighi materiali.

Art. 5 - AMMISSIONE ISCRITTI

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti iscritti è il Comitato Direttivo.
L'ammissione alla Federazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità della Federazione previo assenso scritto del socio.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI degli Iscritti

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota annuale entro 30 giorni dall'inizio dell'anno sociale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
La quota associativa è intrasmissibile.
Il numero dei soci è illimitato.
I soci ordinari della Federazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata se approvato dal Comitato Direttivo. La Federazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri iscritti. I soci minorenni non hanno diritto di voto e non possono essere eletti fino al raggiungimento della maggiore età.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno della Federazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla Federazione mediante comunicazione scritta da inviare al Segretario del Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dalla Federazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale alla Federazione stessa.
L’utilizzo e lo sfruttamento del nome della Federazione per scopi personali o di lucro, in contrasto con gli scopi della Federazione di cui all’Art. 3 comporterà l’esclusione del soci (Art. 3 comma 7).
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere alla Federazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio della Federazione.

Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi della Federazione sono:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato direttivo;
- Il Presidente Coordinatore.
- I Responsabili di Zona.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano della Federazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci aventi diritto di voto, è convocata almeno una volta all'anno dal Comitato direttivo, mediante:
Avviso scritto da inviare con lettera semplice od e-mail ai singoli soci ordinari almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
Essa è presieduta dal Presidente Coordinatore stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato direttivo.
Deve inoltre essere convocata
a) Quando il Comitato direttivo lo ritenga necessario;
b) Quando la richiede almeno un quinto dei soci, la richiesta va inoltrata al Segretario.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

a) elegge il Presidente Coordinatore;
b) elegge il Comitato Direttivo;
c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;
e) approva annualmente l'importo della quota sociale di adesione proposta dal Comitato Direttivo;
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
g) approva il programma annuale della Federazione.
h) elegge tra i soci il revisore dei conti. i) nomina i Responsabili di Zona.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente Coordinatore e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede della Federazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria:

a) Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) Scioglie la Federazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di assistere alle Assemblee tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 - IL COMITATO DIRETTIVO

La Federazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da cinque a 10 membri.
Il Comitato Direttivo rimane in carica per 4 anni sociali, tutti i membri sono rieleggibili.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente Coordinatore o richiesta e automaticamente convocata da cinque membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente Coordinatore.

Il Comitato direttivo:

1) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività della Federazione
3) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico
4) ammette i nuovi iscritti e l'adesione dei nuovi gruppi
5) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente Coordinatore (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Coordinatore, il Segretario, il Cassiere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).
Le discussioni e le deliberazioni del Comitato Direttivo sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente del Comitato appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente Coordinatore e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede della Federazione.

Art. 10 BIS - I RESPONSABILI DI ZONA

Sono Responsabili di Zona i soci ordinari nominati annualmente dall'Assemblea ordinaria quali figure di riferimento per l'organizzazione di eventi ordinari e straordinari in una zona operativa della Federazione a loro assegnata.
Per una migliore suddivizione e capillarità territoriale dell'attività, la Federazione viene suddivisa in dieci zone operative, ovvero:
- Diocesi di Milano zona di Lecco;
- Diocesi di Milano zona di Rho - Varese;
- Diocesi di Milano zona di Sesto - Monza;
- Diocesi di Milano zona di Milano città - Melegnano;
- Diocesi di Crema;
- Diocesi di Lodi;
- Diocesi di Pavia;
- Diocesi di Novara;
- Diocesi di Vigevano;
- Diocesi di Como.
I Responsabili di Zona saranno i referenti per una o più zone, a seconda delle nomine ricevute. Possono essere da un minimo di quattro ad un massimo di dieci, hanno carica annuale, sono rieleggibili e fanno riferimento alla figura del Segretario, al quale hanno obbligo di dare comunicazione dell'organizzazione di eventi straordinari. Non necessariamente fanno parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - IL PRESIDENTE COORDINATORE

Il Presidente Coordinatore rappresenta la Federazione di fronte alle autorità ed è il portavoce ufficiale.
Presiede l'Assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali esclusivamente con approvazione del Comitato Direttivo, con provvedimenti controfirmati dal Cassiere.
In caso di temporaneo impedimento od assenza, il Presidente Coordinatore è sostituito dal Vice Coordinatore.

Art. 12 - I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento della Federazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo la Federazione.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti alla Federazione ed arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo, verificati dal Revisore dei conti ed approvati dall'Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Art. 14 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci ordinari della Federazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, il Regolamento interno e il Codice Civile.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli iscritti convocati in assemblea straordinaria.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto è composto da 16 articoli, per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.


LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI IL 7 FEBBRAIO 2009, NERVIANO (MI)
MODIFICATO CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 15 SETTEMBRE 2009, MILANO.
MODIFICATO CON ASSEMBLEA ORDINARIA IL 30 APRILE 2022, OSSONA (MI).